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Tribunale di Bologna > Risarcimento danni
Data: 11/12/2008
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 652/08
Parti: Roberto T. + 4 / Cigar S.p.a.
DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – DEMANSIONAMENTO – SUSSISTENZA – DANNO “INTERNO” ALL’IMMAGINE: RISARCIBILITA’ – CRITERI DI VALUTAZIONE: UN TERZO DELLA RETRIBUZIONE.


Art. 2103 Cod. Civ.

Art. 2087 Cod. Civ.

Art. 2043 Cod. Civ.

Art. 1226 Cod. Civ.

 

Un lavoratore che svolgeva compiti di hub supervisor presso un centro di smistamento della società con turni di lavoro notturno veniva sostituito nelle mansioni da un altro dipendente ed assegnato, con comunicazione scritta da parte del datore di lavoro, ad altro incarico. La determinazione aziendale veniva poi pubblicata nella newsletter aziendale.

Il lavoratore conveniva in giudizio la società avanti al Tribunale di Bologna assumendo l’illegittimità del mutamento di mansioni in quanto dequalificante e  chiedendo la condanna del datore di lavoro alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti, oltre che il risarcimento dei danni patrimoniali, esistenziali ed all’immagine patiti.

Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda, ritenendo provato, all’esito dell’interrogatorio libero delle parti e sulla base della documentazione in atti, che le mansioni assegnate al lavoratore fossero di livello professionale inferiore rispetto a quelle precedentemente espletate. Il Giudice in particolare ritiene sussistente la dequalificazione professionale in quanto “le mansioni assegnate non comportano lo sviluppo della professionalità precedentemente acquisita, che è una professionalità esercitata sul campo”.

In ordine poi alle domande risarcitorie il magistrato ha escluso il danno all’immagine per la pubblicazione della decisione aziendale nella newsletter aziendale in quanto non era stata data notizia della rimozione del lavoratore né delle nuove mansioni conferite, ma unicamente della nomina di un altro dipendente. Al contrario il Giudice ha ritenuto sussistente un pregiudizio all’immagine del lavoratore nei confronti degli altri dipendenti addetti al centro di smistamento che hanno potuto avere esperienza del mutamento di mansioni, e che certamente potevano apprezzare la minore rilevanza della nuova collocazione lavorativa. Tale voce di danno è stata quantificata dal Giudice in via equitativa nella misura  di un terzo della retribuzione globale di fatto maturata sin dall’inizio della dequalificazione.